Lo Statuto

LA SOCIETA' ORNICULTORI PIACENTINI, GIA' FONDATA DI FATTO NEL GENNAIO 1950,. IN DATA ODIERNA SI COSTITUISCE LEGALMENTE CON LA DENOMINAZIONE:

Associazione Ornitologica Piacentina

STATUTO SOCIALE

(implementato con le modifiche del 15/06/199

         TITOLO 1°-  COSTITUZIONE - DURATA - SCOPI­

Art. 1° -   E'costituita in Piacenza tra i comparenti e tra quelli che in seguito verranno farne parte, una Associazione fra allevvatori e cultori di uccelli in genere denominata "ASSOCIAZIONE OR­NITOLOGICA PIACENTINA" (A. O. P.).

Art. 2° - La durata della A. O. P. è illimitata.
L'A.O.P. non prosegue fini speculativi, è apolitica ed apartiti­ca e riunisce tutti gli allevatori, ed amatori di città e provincia.

Art. 3° - OGGETTO - Scopo dell'associazione è di riunire gli allevatori, gli amatori, gli uccellatori, per incoraggiare ed incrementare l'allevamento, migliorare le qualità delle razze di uccelli (compresi gli ibridi) che possono essere allevati in cattività e di contribuire nel limite del possibile e del consentito,portare il proprio apporto alla scienza ornitologica.

TITOLO 2° - DEI SOCI E DELLE QUOTE

Art. 4° - Il nuovo socio per l'iscrizione deve inoltrare domanda al Consiglio Direttivo mediante presentazione di un socio.
Art. 5° - Le domande di ammissione sono esaminate e decise dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, in caso di reizione della domanda il C.D. non è tenuto a rivelare i motivi della decisione negativa.
Art. 6° - All'atto dell'iscrizione il socio è tenuto a pagare la quota annuale che verrà fissata di anno in anno dall'Assemblea ordinaria
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 7° - Su proposta del C.D. l'Assemblea Generale Ordinaria potrà ammettere:- in qualità di soci onorari quelle persone o Enti che abbiano speciali benemerenze verso la A.O.P. o speciali meriti e competenze nel campo Ornitologico.
- soci onorari potranno partecipare all'assemblea senza però avere diritto di voto deliberativo.
- In qualità di soci benemeriti, quei soci che per speciali benemerenze, per la loro attività, collaborazione ed iniziativa personale esplicente per il potenziamento della società, avranno contribuito per il suo sviluppo.
Art. 8°  - Non possono essere ammessi quali soci, quelle persone che perseguono scopi commerciali o fini speculativi.
Art. 9° -  Il socio cessa di appartenere all'associazione:
a) per recesso;
b) per espulsione.
La domanda di recesso dovrà es­sere inviata. al C.D. a mezzo lettera raccomandata specificandone il motivo.
L'espulsione invece verrà deliberata dal C.D. contro il socio che:
a) non ottemperi alle disposizioni previste dal presente Statuto e alle delibere adottate dal C.D. e dalle Assemblee legalmente prese.
b) Fomenti, dissidi e disordini tra associati e sia elemento di disgregazione.
c) Si renda moroso nel pagamento delle quote annuali.

TITOLO 3° - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

Art. 10° -
L'esercizio sociale si chiuderà il 31 Dicembre di ogni anno, entro il mese di Gennaio dalla chiusura dell'anno finanziario il C.D. provvederà alla relazione del bilancio consuntivo e verrà presentato per la sua approvazione all'Assemblea Generale Ordinaria Annuale dei soci.
Art.11° - Prima della sua presentazione all'Assemblea, il bilancio consuntivo sarà sottoposto dal Segretario Tesoriere all'esame dei Revisori dei Conti i quali esprimeranno il proprio parere a mezzo di apposita relazione da allegare allo stesso.
Art. 12° - Unitamente al bilancio consuntivo il C.D. presenterà all'assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo.
I bilanci preventivo e consuntivo sono depositati presso la segreteria, ciascun associato può prenderne visione.
L'associazione non può distribuire neppure in modo indiretto, utili o riserve o capitale ,salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO 4°- ORGANI SOCIALI

Art. 13° - Gli organi dell'A.O.P. sono:
A) L' assemblea generale dei Soci;
B) Il Consiglio Direttivo;
C) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
          A) - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Art. 14° -  L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere prese a norma di legge e del presente statuto, vincolano
tutti i soci.
Art. 15° - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'assemblea ordinaria sarà convocata una volta all'anno, entro il 31 Gennaio, e nella località che verrà di volta in volta fissata dal C.D.. Essa procederà fra l'altro alla discussione, modificazione o approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, alla trattazione di tutti gli argomenti che siano di sua competenza e che siano stati posti all'ordine del giorno.
Potranno essere convocate dal C.D. ogni qualvolta verrà ritenuto opportuno e su domanda di almeno un quinto dei Soci, anche Assemblee Straordinarie.
Art. 16° -  La convocazione di assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sarà fatta a mezzo di avviso scritto ai Soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per la straordinaria entro 20 giorni dalla richiesta.
Art. 17° - L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà valida in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati.
In seconda convocazione, che avrà luogo un'ora dopo la prima, tan­to l'assemblea ordinaria quanto la straordinaria, sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Fanno eccezione le Assemblee convocate per approvare modifiche statutarie,nel caso, a norma dell'articolo 21 del Codice Civile, occorrerà sempre la presenza di almeno la metà più uno dei soci e le delibere relativi dovranno essere approvate dalla maggioranza dei presenti.
Per la delibera di scioglimento dell'Associazione occorrerà sempre a norma dell'Art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.
Art. 18° -  L'associato che per qualsiasi giustificato motivo sia impossibilitato ad intervenire alle Assemblee,può farsi rappresentare soltanto da un'altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega per socio.
Ciascun socio ha un solo voto ai sensi dell'Art. 2532 comma 2 del Codice Civile.
Art. 19° - L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è normalmente presieduta dal Presidente dell'Associazione ed, in sua as­senza dal Vice Presidente; in ogni caso, il Presidente della seduta è eletto dall'Assemblea, quando non siano presenti il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione.
Art. 20° - Le votazioni potranno essere effettuate per appello nominale o per scrutinio segreto quando almeno una decimo dei soci presenti lo richiedono.
Le votazioni per la nomina delle cariche sociali saranno sempre fatte a mezzo di scheda segreta.
Art. 21° - Alla fine delle adunanze delle assemblee dovrà essere redatto apposito verbale delle sedute che letto ed approvato sarà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione o da chi ne fa le veci. I verbali dovranno essere trascritti su apposito registro tenuto nelle forme di legge.
I verbali sono conservati presso la sede sociale e ciascun associato può prenderne visione.
            B) CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 22° -  L'Associazione è retta da un Consiglio direttivo, com­posto da nove membri che vengono eletti dall'Assemblea Generale dei Soci.
Art. 23° -  Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario vengono nominati con votazione successiva dai nove consiglieri eletti.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e possono essere rieletti.
I componenti del C.D. non hanno diritto a retribuzione alcuna
Art. 24° - Al C.D. spettano i più ampi poteri e facoltà per l'amministrazione e la direzione tecnice dell'associazione.
Spetta pertanto al C.D.:
1°) Esaminare ed accettare le nuove domande di ammissione, concedere il recesso, decretare l'espulsione degli associati;
2°) Amministrare il patrimonio sociale.
Art. 25° - Il Presidente è il capo dell'Associazione, la rappresenta legalmente e fa osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti, l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea del C.D., sottoscrive gli atti sociali e vigila per il buon andamento dell'Associazione.
Rappresenta l'Associazione di fronte a qualsiasi autorità e di fronte a terzi. In caso di sua assenza od impedimento tutte le di Lui funzioni spettano al Vice Presidente
Art. 26° -  Le adunanze del C.D. verranno indette dal Presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, mediante avviso da inviare a ciascun Consigliere almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Nell'avviso stesso dovranno essere specificati la data, l'ora, la località ove si svolgerà l'adunanza e gli argomenti da trattare.
Art. 27° - Il Consigliere che senza giustificato motivo per tre volte di seguito non prenderà parte alle adunanze, sarà ritenuto dimissionario e sarà sostituito nel C.D. con il candidato che ha riportato il maggior numero di voti dopo il nono eletto dall'Assemblea Generale in occasione della nomina del C.D. .
Il subentrante rimarrà in carica sino alla riunione della prima assemblea Generale Ordinaria.
Art. 28° - Tutte le delibere del C.D. devono essere raccolte in un verbale, approvato da tutti i presenti e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

            C) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 29° - L'assemblea generale ordinaria dei Soci, nella sua pri­ma riunione procederà alla nomina di numero tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti, che resteranno in carica tre anni e potranno essere rieletti.
Il Collegio dei Revisori del Conti, eleggerà nel proprio seno, il Presidente.
Il loro compito sarà quello di esaminare collegialmente il bilancio consuntivo e preventivo annuale, presentando alla fine del loro lavoro, una dettagliata relazione scritta all'Assemblea Generale.

TITOLO 5° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30° - Gli associati non potranno partecipare alle manifestazioni non autorizzate dalla Federazione senza il nullaosta del C.D.

Art. 31° - Il C.D. redigerà un regolamento generale delle mostre ed esposizioni, che, dopo essere stato approvato dalla Assemblea Generale dei Soci, formerà parte integrante del presente statuto.

Art. 32° -  Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea Generale straordinaria appositamente convocata e la delibera relativa dovrà essere presa con le modalità fissate all'ultimo comma dell'art. 17 del presente statuto.

Art. 33° - In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio della stessa verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 N°662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 34° - Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge in vigore sulle persone giuridiche.

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Sottoscritti all'originale:
Dr. Guido De Lama, Dr. Pavesi Romano, Fumi Carlo, Contini Silvio, Polledri Annibale, Tagliaferri Giuseppe,
e DOTTOR ASTRUA PIO NOTAIO

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Registrato a Piacenza il 14/2/55 vol. 217 con L. 440 A firma "Eragoni" al N°. 1756
Copia conforme all'originale depositata ai miei atti.

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